Esoneri

Il CNI prevede la possibilità di esonerare temporaneamente i professionisti dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale per  gli specifici casi di seguito riportati.

L'esonero deve essere richiesto formalmente e sarà possibile presentarne istanza, esclusivamente attraverso il portale formazionecni.it,  secondo la casistica di seguito indicata (art.11 Testo Unico 2018).

Esonero per maternità o paternità:

  • Maternità o paternità danno diritto al genitore iscritto all’esonero di 12 mesi dall’obbligo di aggiornamento delle competenze; nel caso di entrambi i genitori iscritti, gli stessi possono fruire di frazioni di esonero (2,5 CFP / mese), per complessivi 12 mesi. Sempre nel limite massimo di 12 mesi, la scadenza del periodo di esonero concesso, non può superare la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a.

Esonero per malattia o infortunio:

  • I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese.
    Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
  • Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.
  • I professionisti affetti da gravi malattie croniche che limitino la capacità professionale possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in funzione del grado di inabilità professionale. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.

Esonero per assistenza a figli o parenti di primo grado:

  • I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia o infortunio, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese.
    Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
  • Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.
  • I professionisti che assistono figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in funzione dell’impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico.

Esonero per catastrofi naturali:

  • Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che fisserà requisiti e durata di quest’ultimo, i professionisti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite  da catastrofi naturali.

Esonero per lavoro all’estero

  • Nel caso in cui il professionista si trovi all’estero, per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall’obbligo formativo. In questo caso sarà cura del professionista presentare al proprio Ordine di appartenenza una richiesta nella quale, con l’istituto dell’autodichiarazione, chiede di essere esonerato per i motivi di cui sopra.
  • L’esonero, qualora concesso, corrisponde a una riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di permanenza stabile all’estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.
  • Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a riconoscere l’esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all’Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

Altre casistiche non previste

  • Il CNI potrà valutare eventuali fattispecie non previste dal suddetto elenco.

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