Organizzazione dell'Ordine

Gli Ordini Provinciali costituiscono il livello periferico dell'organizzazione professionale degli ingegneri. 

L’Ordine Provinciale degli Ingegneri è un Ente Pubblico non economico con competenza sul territorio provinciale. Gli Ordini degli Ingegneri sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia che la esercita direttamente ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. 

Gli Ordini degli Ingegneri sono stati: 

  • istituiti con la Legge n. 1395 del 24.06.1923 e regolati con R.D. n. 2537 del 23.10.1925 
  • abrogati con R.D. n. 2145 del 27.10.1927, che ne ha attribuito le funzioni alle Associazioni Sindacali corporative 
  • ricostituiti con D.L. Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944 

Gli organi dell'Ordine sono:

  • il Consiglio dell’Ordine, organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali.
  • l'Assemblea degli iscritti cui spetta eleggere il Consiglio ed approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo d’esercizio annuale.
  • Il Consiglio di Disciplina, organo a cui sono affidate le funzioni di  istruzione  e  decisione  delle  questioni  disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo

Il Consiglio dell'Ordine elegge, nel proprio seno, il Presidente, che è il rappresentante legale, il Segretario e il Tesoriere.

Il numero dei consiglieri varia da 5 a 15, in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti. I membri del Consiglio durano in carica 4 anni.

Gli iscritti nell’Albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

  • Procede alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’Albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni.
  • Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale.
  • Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.
  • Vigila alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

L’Assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e si riunisce: 

  • in adunanza ordinaria, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo
  • in adunanza straordinaria, su convocazione del Consiglio o su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti all'Albo 

Al Consiglio di Disciplina sono  affidati  i compiti  di  istruzione  e  decisione  delle  questioni  disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. I consiglieri componenti del Consiglio di Disciplina:

  • sono nominati dal Presidente del Tribunale di Perugia
  • restano in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine
  • la carica è  incompatibile con la carica di consigliere del corrispondente consiglio di territoriale

Sanzioni disciplianari

Agli iscritti all’albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le seguenti possibili sanzioni disciplinari:

  • l’avvertimento;
  • la censura;
  • la sospensione dall’esercizio professionale;
  • la radiazione.

L'Albo dell'Ordine degli Ingegneri
L’iscrizione nell’Albo: 

  • è obbligatoria per esercitare la professione di Ingegnere 
  • si ottiene presentando domanda all’Ordine della Provincia ove il professionista è residente, oppure ha domicilio professionale stabile 
  • è subordinata al superamento dell’Esame di Stato abilitante, al godimento dei diritti civili e alla buona condotta morale 
  • deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine entro tre mesi dalla presentazione della domanda 
  • può avvenire in un solo Ordine provinciale degli Ingegneri 

L’Albo è pubblico e contiene per ciascuno degli iscritti, elencati in ordine alfabetico: 

  • dati anagrafici: cognome e nome, residenza, data e natura del titolo abilitante all’esercizio della professione 
  • numero progressivo di iscrizione 
  • data di iscrizione 
  • ulteriori dati facoltativi, previa deliberatoria per l’utilizzo dei dati personali 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri - CNI

Il Consiglio nazionale degli ingegneri, disciplinato dal DPR 169/2005, è l'organismo che rappresenta istituzionalmente sul piano nazionale gli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.

Fu inizialmente costituito sotto il nome di "Commissione centrale" dal regio decreto n. 2537 del 1925.Durante il fascismo gli ordini furono sostituiti dai sindacati, per cui la Commissione centrale cessò la sua attività, ma fu successivamente ricostituita con il DLL n. 382 del 1944.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha sede a Roma ed è un ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

Al CNI appartengono quindici consiglieri, che vengono eletti dai membri appartenenti a tutti i consigli provinciali dell'Ordine degli ingegneri. La durata del mandato del CNI è di 5 anni.

Contatta l'Ordine

Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
Via Campo di Marte, 9
06124 Perugia
Codice Fiscale: 80017570542
Tel: +39 075 500 12 00
Email: segreteria@ordineingegneriperugia.it
PEC: ordine.perugia@ingpec.eu

Orari della Segreteria

Lunedì: 11 - 13
Martedì: 16 - 18
Mercoledì: 11 - 13
Giovedì: 11 - 13
Venerdì: 11 - 13

La Fondazione

Fondazione Ordine Ingegneri Prov.Perugia
Via Campo di Marte, 9 - 06124 Perugia
Codice Fiscale: 
94139270543
Partita IVA: 03273070544
Tel: +39 075 501 02 56
Email: fondazione@ordineingegneriperugia.it
PEC: fondazione.pg@ingpec.eu

ORARI DELLA FONDAZIONE

LU - ME - VE, dalle ore 10 alle ore 12