Di seguito si riporta una sintesi dell'evoluzione normativa in materia di compensi professionali per gli Ingegneri.
Fino all’entrata in vigore del D.M. 4/4/2001, la norma fondamentale di riferimento era la L. 2 marzo 1949, n. 143 che riguardava le tariffe minime sia per lavori pubblici che privati. Per la definizione di particolari tariffe per prestazioni non previste dalla suddetta Legge, in mancanza di puntuali provvedimenti del legislatore, con valenza nazionale, veniva demandato a ciascun Ordine territoriale, l’emanazione di opportuna tariffa. Si consideri, per esempio, le tariffe emanate nel corso degli anni dai vari Ordini territoriali per le pratiche di prevenzione incendi, per la sicurezza nei cantieri, per le prestazioni relative alla L.10/91, ecc.: tutte prestazioni che non potevano essere certamente previste dal legislatore del 1949 e sono il frutto della evoluzione delle norme tecniche e della tecnologia in generale. Una eccezione è costituita dalle disposizioni normative emanate nel corso degli anni in merito ai compensi spettanti ai consulenti giudiziari, per ultimo il D.M. 30/05/2002, n. 182, per cui il rapporto tra giudice e professionista non necessita di pareri o interpretazioni dell’Ordine. Le disposizioni in materia sono, attualmente, rimaste valide e in vigore, seppure non si possano più ritenere tariffe minime.
Il D.M. 4/4/2001 è stato il primo provvedimento che ha definito le tariffe per i lavori pubblici ed ha diviso in modo netto il tema delle tariffe per le prestazioni per lavori pubblici e per quelli privati: oltre al quantum, era divenuta in particolare inadeguata e di difficile applicazione la suddivisione delle prestazioni parziali (tab. B della L. 143/49) in riferimento alle indicazioni della L. 109/1994 e s.m.i. e del D.P.R. n. 554/1999.
La L. 4 agosto 2006, n. 248, ovvero la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Bersani”, ha sancito, tra l’altro, l’eliminazione dei minimi tariffari e del divieto previgente di compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi prefissati: Le stazioni appaltanti, nel caso di lavori pubblici, hanno quindi provveduto ad adottare procedure di scelta del contraente progettista, direttore dei lavori e per le altre prestazioni professionali, anche in base all’offerta economica determinata, preferibilmente, in base alle vecchie tariffe. Si è andata quindi a delineare in via definitiva la natura pattizia del compenso professionale, sia per i lavori privati che pubblici che deve essere determinato come indicato nel disciplinare di incarico o nel bando di gara.
Con il D.L. 24/01/2012, n. 1 si è proceduto all'abrogazione le tariffe professionali che erano già di fatto state abrogate (come valori minimi), ma ne è stato vietato l’impiego anche solo come riferimento. Nel caso in cui un organo giurisdizionale dovesse liquidare un compenso professionale, dovrebbe far riferimento ad appositi parametri definiti mediante un decreto del Ministro della Giustizia: tale decreto è stato emanato successivamente, il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012. L’impiego di tali parametri è limitato all’organo giurisdizionale e non può essere utilizzato come riferimento nei contratti, sia con committenti privati che pubblici, pena la nullità. “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.”
Il D.M. n. 143 del 31/10/2013 definisce il regolamento che devono seguire le stazioni appaltanti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria. Questo decreto è risultato necessario per consentire alle stazioni appaltanti la determinazione di importi a base di gara in modo analogo a quanto correntemente eseguito per i lavori veri e propri, mediante gli elenchi prezzi regionali o delle camere di commercio, senza tentare di reintrodurre in modo indiretto le vecchie tariffe. Sono state anche definite in modo dettagliato le varie parzializzazioni delle prestazioni in base alle definizioni del vigente regolamento del codice dei contratti (D.P.R. 207/2010) dato che i riferimenti al vecchio regolamento (D.P.R. 554/1999) non erano più applicabili.