L'aggiornamento delle competenze professionali è per tutti i professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri che esercitano la professione, un obbligo anche normativo introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 , art 1 comma 1 . Il Testo Unico 2025 contiene le linee d'indirizzo applicative del "Regolamento per l'Aggiornamento della competenza professionale" adottato dal CNI e sostituisce le linee guida e le Circolari esplicative emanate in precedenza.
Offerta Formativa:
- L'offerta formativa proposta da tutti gli Ordini territoriali è consultabile sulla Piattaforma Nazionale Formazione Continua gestita dal CNI; è erogata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza Professionale
- L'offerta formativa proposta dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia è consultabile nella sezione dedicata
Meccanismo dei Crediti Formativi Professionali (CFP):
- L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
- Per esercitare la professione di Ingegnere l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP conseguibili in ogni area formativa, indipendentemente dal proprio settore d'iscrizione.
- Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. I CFP per "Etica e Deontologia professionale" sono parte integrante dei crediti riconosciuti al momento della priam iscrizione all'Albo e non vengono sommati ai CFP conseguiti dall'iscritto.
- Ciascun iscritto potrà in ogni momento consultare il proprio numero di CFP di cui è in possesso alla pagina www.mying.it
- I CFP si conseguono per attività di aggiornamento professionale continuo non formale organizzati esclusivamente da Ordini Professionali e/o Providee CNI ai sensi dell'art.5 comma 4 del Regolamento, informale art. 5 del Regolamento e formale art. 6 del Regolamento.
- La data di assegnazione dei CFp per apprendimento informale coincide - con la fata di fine evento per gli eventi senza verifica di apprendimento - con la data dell'esame finale per gli eventi disciplinati dal superamento di una verifica di apprendimento. E' obbligo dell'iscritto verificare periodicamente il caricamento dei CFP conseguiti attraverso la propria pagina personale. Gli iscritti comunicano, a partire dal 30° e fino al 90° giorno dalla data di fine evento, il mancato o errato caricamento dei CFP al soggetto organizzatore dell'evento.
- A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
Sanzioni:
- Gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal Regolamento e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all'obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di Etica e deontologia professionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione, sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione così come definita all’art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137.
Esoneri
- Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
- maternità o paternità, per un anno;
servizio militare volontario e servizio civile;
- grave malattia o infortunio;
- altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
- Alla concessione del periodo di esonero, definito dall’Ordine su istanza dell’iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare.
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Tipologie di attività di formazione:
- I CFP venngono riconosciuti per attività di formazione professionale continua per l'apprendimento:
- NON FORMALE:
- Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari, attività formative abilitanti per legge riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge
- Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale
- Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse
- Partecipazione ad eventi di particolare rilevanza nazionale o internazionale
- Partecipazione a stages e tirocini attinenti l'ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali
- FAD Asincrona
- INFORMALE:
- Attività professionale dimostrabile
- Certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine
- Pubblicazioni qualificate, articoli su rivista, monografie
- Brevetti nell'ambito dell'ingegneria
- Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, istiutite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, CEI ed equivalenti per incarichi ricoperti per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare.
- Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior
- Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali individuati di volta in volta dal CNI, con specifico provvedimento.
- FORMALE:
- Frequenza a master di primo e secondo livello, short Master di livello universitario con la corrispondenza 1 CFU=1 CFP, dottorati di ricerca su materie riconducibili alla competenza professionale dell'ingegnere
- Frequenza di corsi universitari con esame finale con un massimo di 15 CFP all'anno.
- NON FORMALE:
Norme di riferimento:
- DECRETO del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 (link)
("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"). - REGOLAMENTO per l'aggiornamento della competenza professionale
(Adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013 - Circolare CNI 255/2103) - TESTO UNICO 2025