Le Società tra Professionisti (STP) o dette anche società professionali sono:
- istituite con dall'art.10 della L.183/2011
- regolamentate con DM Giustizia n. 34 / 2013 (“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”).
L'Ordine della Provincia di Perugia ha istituito una sezione distinta del proprio Albo degli Ingeneri per le società tra professionisti. Tale sezione dedicata registra per ciascuna società professionale le seguenti informazioni:
- la ragione o denominazione sociale;
- l'oggetto professionale (unico o prevalente);
- la sede legale;
- il nominativo del legale rappresentante;
- i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
Caratteristiche delle società tra professionisti:
- La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti
- Avere come oggetto “l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”.
- Essere iscritte al Registro delle imprese:
- nella sezione speciale nel caso sia una società di persone,
- nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali.
- Essere iscritte all'Albo dell'Ordine o Collegio terriotoriale nella cui circoscrizione la società ha stabilito la sede legale (per le società multidisciplinari essere iscritte presso l'Albo o il registro dell'Ordine o Collegio relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo).
- Avere atto costitutivo che preveda:
- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- criteri e modalità affinchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
- La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
Riferimenti Normativi:
- L. n. 183 del 12/11/2011, art. 10 (modificata con D.L. n. 1 del 24/01/2012, art. 9 bis )
- D.M. Giustizia n. 34 del 08/02/2013
- Circolare CNI n. 203/2013
- Circolare CNI n. 229/2013
- Circolare CNI n. 244/2013