Formazione continua delle competenze professionali - Informazioni di base

L'aggiornamento delle competenze professionali è per i professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri che esercitano la professione, un obbligo anche normativo introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 , art 7 comma 1 .

Offerta Formativa:

Meccanismo dei Crediti Formativi Professionali (CFP):

  • L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
  • Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP 
  • Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni
  • Ciascun iscritto potrà in ogni momento consultare il proprio numero di CFP di cui è in possesso attraverso la Piattaforma Nazionale Formazione Continua 
  • I CFP si conseguono per attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale
    indicate (Elenco)
  • A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120

Sanzioni:

  • Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all’art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento Formazione Continua, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Esoneri

  • Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
    • maternità o paternità, per un anno;
    • servizio militare volontario e servizio civile;

    • grave malattia o infortunio;
    • altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
  • Alla concessione del periodo di esonero, definito dall’Ordine su istanza dell’iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare.
    Per maggiori dettagli e la modulistica: clicca qui

Tipologie di attività di formazione:

  • I CFP venngono riconosciuti per attività di formazione professionale continua per l'apprendimento:
    • NON FORMALE:
      • Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge
      • Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale
      • Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse
      • Partecipazione a stages formativi
    • INFORMALE:
      • Attività professionale dimostrabile 
      • Certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine
      • Pubblicazioni qualificate
      • Brevetti
      • Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale
      • Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato perl’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior
      • Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale
    • FORMALE:
      • Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.
      • Frequenza di corsi universitari con esame finale

Norme di riferimento:

  • DECRETO del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 (link)
    ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"). 
  • REGOLAMENTO per l'aggiornamento della competenza professionale
    (Adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013 - Circolare CNI 255/2103)
  • LINEE DI INDIRIZZO n.1 
    (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013 )
  • LINEE DI INDIRIZZO n.2
    (Circolare CNI n. 376/2014)
  • LINEE DI INDIRIZZO n.3
    (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 31/10/2014 - Circolare CNI n. 445/2014)

 

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