AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO: SENTENZA TAR UMBRIA 297/2016 DELL'01/04/2016
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
È stata annullata la procedura di gara adottata da una S.A. che ha invitato a partecipare ad una procedura selettiva soggetti appartenenti sia alla categoria dei liberi professionisti che a quella dei dipendenti pubblici, benché iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 21 della L.R.U. n.3/2010.
La procedura è stata infatti dichiarata "ibrida" con violazione della par condicio tra i concorrenti; la sentenza ha stabilito che l'aver attinto i nominativi dei soggetti da invitare dall'elenco regionale dei professionisti non rappresenta uno strumento derogatorio rispetto alle vigenti norme in materia di affidamento degli incarichi di collaudo contenute nel C.A. e che i dipendenti pubblici, ai fini della partecipazione a tale procedura, non possono essere equiparati ai liberi professionisti.
La sentenza ha riconosciuto la legittimazione dell'ordine ad intervenire "dal momento che tra gli interessi istituzionali dell'Ordine vi è anche quello di assicurare la par condicio nell'esercizio dell'attività professionale, e quindi non può negarsi la legittimazione a far valere in giudizio tale interesse anche nei confronti degli iscritti che, rivestendo ruoli particolari, si ritiene possano operare professionalmente in dispregio di tale principio di parità."
Gli effetti di tale sentenza ripristinano la par condicio distorta da una procedura selettiva in cui sono stati invitati a partecipare dipendenti pubblici il cui status è completamente diverso da quello dei liberi professionisti; i primi godono di un regime economico e giuridico dominato dal principio di esclusività completamente differente dai liberi professionisti che operano nel mercato sostenendo spese e correndo i rischi tipici dell'attività libero professionale o imprenditoriale.
La sentenza rappresenta anche un elemento di notevole chiarificazione per l’attività dei colleghi che ricoprono il ruolo di RUP all’interno delle pubbliche amministrazioni, che potranno avvalersi per l’affidamento di incarichi di collaudo sia di liberi professionisti, sia di colleghi dipendenti della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, ma per questi ultimi qualora ricorrano le condizioni specifiche dettate dalle norme in materia e non invitandoli ad una procedura selettiva unitamente a liberi professionisti.
Per ulteriori dettagli e per una valutazione approfondita delle motivazioni si rimanda alla sentenza allegata.
Occorre evidenziare, per completezza, che la materia dal 19/4/2016 è disciplinata dal decreto legislativo numero 50 del 18/4/2016 in particolare dall'articolo 102.
Il Presidente dell'Ordine Dott. Ing. Roberto Baliani
Il Consigliere Refente della Commissione Lavori Pubblici Dott. Ing. Marco Balducci