Il CNI con la presente comunicazione riprende la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, prot. U.0000674.15-01-2026 che fornisce indirizzi applicativi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco, in materia di prevenzione incendi, distinguendo le attività di bar e ristorazione dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, ai fini del rispetto degli adempimenti e delle procedure fissate dal DM 1° agosto 2011 n.1511.
La finalità della stessa è evitare interpretazioni a livello locale non coerenti col quadro normativo vigente e agevolare la corretta distinzione tra la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio, anche alla luce dei tragici fatti di cronaca che in questi giorni hanno causato numerose vittime e richiamato in primo piano, drammaticamente, la rilevanza delle misure di
prevenzione e protezione antincendio.
Come si vede, una particolare attenzione è dedicata alle misure di sicurezza da adottarsi per bar e ristoranti, nonché per i locali destinati a spettacoli e intrattenimenti pubblici, ai sensi del TULPS2.
La circolare invita, inoltre, a dare la dovuta considerazione al ruolo degli addetti antincendio, trattandosi di figure tenute ad assicurare – nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio – le corrette condizioni di svolgimento, la gestione dell’emergenza e la salvaguardia degli occupanti, anche tramite una mirata attività preventiva, quale, ad esempio, la verifica del rispetto del divieto di accensione di fiamme libere, piuttosto che del divieto di fumo condotte dalle quali potrebbe scaturire un incendio.
In allegato:
CIRCOLARE CNI n. 369/XX Sess./2026
CIRCOLARE Ministero dell'Interno