PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI - 1° OTTOBRE 2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 che definisce il sistema di qualificazione delle imprese e dei i lavoratori autonomi tramite crediti previsto dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (patente a crediti).
Il decreto n. 132/2024 entrerà in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.
Presentazione della domanda
La presentazione della domanda di rilascio della patente da parte di imprese e lavoratori autonomi dovrà avvenire accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE in base a istruzioni tecniche che lo stesso Ispettorato emanerà con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a). Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla terza.
Fase di prima applicazione
Come previsto nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello fornito dallo stesso Ispettorato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Sanzioni
Le imprese o i lavoratori autonomi sprovvisti di patente o con un numero di crediti inferiore a 15 sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore complessivo dei lavori, con un importo minimo di 6.000€ (comma 11, art. 27 D.Lgs. 81/2008).
Ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 81/2008, la mancata verifica della patente comporta per il committente o il responsabile dei lavori una sanzione amministrativa pecuniaria, dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.
Al fine di conoscere in dettaglio i contenuti informativi della patente, le modalità di rilascio, di attribuzione dei crediti e di revoca della patente, raccomandiamo agli iscritti una lettura approfondita della normativa di riferimento che per comodità alleghiamo alla presente.
In allegato:
- Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132
- Circolare Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 del 23 settembre 2024
- Modello autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i fornito dall’Ispettorato nazionale del lavoro.