SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PROROGA DELLA VALIDITÀ DEGLI ATTI IN SCADENZA, I CHIARIMENTI DELLA REGIONE UMBRIA
La Regione Umbria in una nota inviata a tutti gli ordini professionali ha fornito chiarimenti in merito ai contenuti applicativi dell’articolo 103 del D.L. 18/2020 che stabilisce la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed una proroga della validità degli atti e dei provvedimenti abilitativi in scadenza, specificando espressamente i casi di esclusione (commi 3, 4, 5 e 6).
Nel dettaglio, con riferimento ai procedimenti urbanistici ed edilizi previsti dalla legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 (Testo Unico del governo del territorio e materie correlate), nella nota sono contenute le precisazioni in merito a:
- Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in itinere alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data, fino al 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 1 del d.l. 18/2020).
- Sospensione dei termini per ipotesi di silenzio assenso e per ogni altra ipotesi di silenzio significativo della pubblica amministrazione (articolo 103, comma 1 del d.l. 18/2020.
- Proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2 del d.l.18/2020).
Si riporta il testo integrale della nota con le precisazioni della Regione Umbria