L.R. n. 25 del 4/11/2024 Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti. - MODIFICHE INTRODOTTE alla L.R. 21/01/2015 n.1
La Regione Umbria con pec, prot. nr. 2024-0250114 del 14 novembre u.s., avente ad oggetto: "legge regionale n. 25 del 4 novembre 2024, recante “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti.” Modifiche introdotte alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)." comunica quanto segue:
Con la recente legge regionale di cui all’oggetto, n. 25 del 4 novembre 2024, pubblicata nel S.O. n. 1 del BUR n. 57 del 6 novembre 2024, sono state effettuate modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti secondo quanto previsto nel “Master Plan della Regione Umbria Semplificazione e Agenda Digitale” approvato con DGR n.97/2023 e poi con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria n. 362 del 28.11.2023.
In tale contesto è stata oggetto di modifiche anche la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del Territorio e materie correlate), con la finalità di coordinamento con la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo Unico per le foreste), anch’essa oggetto di aggiornamenti, e relativo regolamento di attuazione (regolamento regionale n. 7/2002, regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28). Ulteriori modifiche sono state apportate con la finalità di introdurre alcune semplificazioni normative e procedurali, anche in coerenza con le disposizioni statali di cui al DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), al Dlgs 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e al DPR 31/2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”).
Le modifiche hanno interessato i seguenti articoli del Testo Unico Governo del Territorio (LR 1/2015):
art. 31 - rubricato “Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG”: è stato introdotto il comma 3/bis, che al fine di velocizzare l’iter di formazione del PRG, prevede per i Comuni la possibilità di procedere contemporaneamente alla formazione del PRG parte strutturale e parte operativa,
art. 82 - rubricato “Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti”: fornisce una maggiore specifica in merito alla individuazione delle componenti della RERU nei PRG comunali e per le loro varianti.
art. 112 – rubricato “Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio”: esclusione del parere della Commissione per gli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata limitatamente ad alcuni ambiti paesaggistici, in coerenza con quanto disposto dall’art. 11 comma 10 del D.P.R. 31/2017.
art. 116 – rubricato “Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese”: la modifica al comma 1, lettera d) ha la finalità di adeguare l’importo dei lavori privati soggetti a verifica di congruita dell’incidenza della manodopera alla vigente normativa di settore. Le ulteriori modifiche introdotte ai commi 2 e 3 sono finalizzate a rettificare riferimenti normativi errati; mentre l’inserimento dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, si è reso necessario per adeguare la normativa alle sopravvenute modifiche nazionali.
art 118 – rubricato “Attività edilizia senza titolo abilitativo”: gli aggiornamenti sono frutto prevalentemente di un adeguamento alle sopraggiunte modifiche della normativa nazionale di cui al DPR 380/2001, al Dlgs 28/2011 e della normativa regionale di cui alla LR 28/2001, relativamente agli interventi realizzabili senza
titolo abilitativo
art 127 – rubricato “Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi”: la modifica introdotta ha come finalità la chiara individuazione dell’ente competente alla verifica delle certificazioni rilasciate da professionisti abilitati in merito alla compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche.
art 138 – rubricato “Procedimento per l'agibilità”: l’aggiornamento è finalizzato alla rettifica di riferimenti normativi errati.
art 212 – rubricato “Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico”: l’aggiornamento è finalizzato all’eliminazione di una ripetizione.
art 238 - rubricato “Disposizioni per le infrastrutture energetiche a rete o puntuali non facenti parte delle reti energetiche nazionali”: a seguito del riassetto delle competenze tra Provincia e Regione di cui alla LR 10/2015, viene eliminato il riferimento alla Provincia.