EMERGENZA COVID-19, LE MISURE DI SOSTEGNO PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE
In relazione all’emergenza COVID-19, si riporta di seguito un elenco schematico delle misure di sostegno, suddivise per tipologia lavorativa, previste per gli iscritti all’Ordine.
CONTRIBUTO EURO 600,00 INARCASSA (RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020)
- Libero Professionista: SI ( se non iscritti ad altre forme di assistenza previdenziale obbligatoria ad es. lavoratori dipendenti privati o pubblici, pensionati e con le seguenti limitazioni)
Il contributo è previsto per i professionisti che hanno realizzato:
- nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a € 35.000.
- nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio di attività.
- Dipendente Pubblico: NO
- Dipendente Settore Privato: NO
Per uleriori misure urgenti per gli iscritti Inarcassa si rimanda alla pagina del nostro delegato Inarcassa https://bit.ly/2W6FKzR
CASSA INTEGRAZIONE – CIG
- Libero Professionista: NO
- Dipendente Pubblico: NO
- Dipendente Settore Privato: SI
FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA
- Libero Professionista, Dipendente Pubblico, Dipendente Settore Privato
L’articolo 54 del DL "Cura Italia" prevede l’estensione dell’ambito operativo del Fondo Gasparrini (di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della L. n. 244/2007) che attualmente concede ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di poter beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi delle seguenti specifiche situazioni di temporanea difficoltà:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
L’articolo estende ora anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino (ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
DECRETO LIQUIDITÀ- PRESTITI FINO A 25.000 EURO
- Libero Professionista: SI
Garanzia al 100% da parte del Fondo di garanzia per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito nei limiti del 25% dei ricavi dell'ultimo bilancio approvato
- Dipendente Pubblico: NO
- Dipendente Settore Privato: NO
DECRETO LIQUIDITÀ- PRESTITI FINO A 800.000 EURO
- Libero Professionista: SI
Garanzia fino al 90% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito e nei limiti del 25% dei ricavi dell'ultimo bilancio approvato
- Dipendente Pubblico: NO
- Dipendente Settore Privato: NO
SOSPENSIONE CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE
- Libero Professionista, Dipendente Pubblico, Dipendente Settore Privato
L’articolo 65, del Decreto "Cura Italia" sospende i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (relativi ad esempio alle imposte sui redditi, all’Iva, all’Irap, ai tributi locali);
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (relativi ai contributi previdenziali).
La disposizione precisa che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI
- Libero Professionista, Dipendente Pubblico, Dipendente Settore Privato
Il decreto 8 aprile 2020 n.23 prevede il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”. Nel dettaglio:
- IVA, ritenute su redditi da lavoro dipendente e contributi sono sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% rispetto ai rispettivi mesi di marzo e aprile dell’anno precedente (2019) per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i precedenti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.