AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
L'Ordine Ingegneri ricorda che per l'esercizio della Professione l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP (cfr. art. 3 Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal CNI e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013).
Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione.
Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “Etica e Deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.
Si informano gli iscritti che questo Ordine professionale, sulla base del proprio ruolo ispettivo in materia di formazione continua (di cui all'art. 12 del Regolamento) si riserva di eseguire controlli a campione, finalizzati a verificare la regolarità dell’aggiornamento di coloro che esercitano la professione. Si invitano pertanto tutti gli iscritti a controllare sul sito www.mying.it la propria posizione in relazione ai Crediti Formativi Professionali.