INARCASSA - ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
È stato pubblicato il 27 luglio 2021 nel sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 20 e 21, della Legge 30 dicembre 2020, n.178, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali riferiti all’anno 2021 dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.
I requisiti per accedere al beneficio e tutte le informazioni utili sono sulla pagina dedicata del sito Inarcassa, mentre nell’area riservata di Inarcassa OnLine è presente il modello telematico per presentare la richiesta, che potrà essere inoltrata entro il 31 ottobre 2021.
BENEFICIARI
Possono accedere all’esonero tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2020 n. 178). Hanno diritto all’esonero anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza dell’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2021.
Possono presentare la domanda anche gli iscritti a Inarcassa titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) o di invalidità.
CONTRIBUTI OGGETTO DI ESONERO
Sono oggetto di esonero:
- i contributi soggettivi minimi relativi all’anno 2021;
- il contributo soggettivo a conguaglio relativo ai redditi prodotti per il 2020 in scadenza nel 2021. Tale contributo non potrà essere oggetto di esonero se rateizzato nel 2022.
Maggiori informazioni sono presenti alla pagina del Delegato InarCassa - Ing. Cesare Corneli: https://ordineingegneriperugia.it/servizi/supporto-consulenziale-inarcassa