AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Preg.mo Professionista Antincendio,
in riferimento alla circolare CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/202, la nota DCPREV 15826 del 21/10/2021 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Pertanto, il quinquennio di riferimento per l’aggiornamento necessario a conservare il ruolo di professionista antincendio, ai sensi del D.M. 5/08/2011, è scaduto 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, ossia il 29 giugno 2022.
Si ricorda, inoltre, che la formazione e l’aggiornamento dei professionisti antincendio è attualmente regolato dal DM 05/08/2011 (e successiva circolare DCPREV n.7213 del 25/05/2012), che prevede che, per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti debbano frequentare corsi di aggiornamento per un totale di almeno 40 ore in 5 anni; a tal fine La invitiamo a verificare la Sua situazione relativa all’aggiornamento obbligatorio, accertabile direttamente nel sito www.mying.it.
Inoltre, in riferimento alla nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021, in cui si precisava che per "i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno", lo scrivente Ordine Professionale ha quindi sospeso quei professionisti che non risultino in regola con quanto indicato dalla legge.
Infine, si comunica che il professionista sospeso potrà essere reintegrato negli elenchi del Ministero dell’Interno a seguito del completamento delle 40 ore di aggiornamento obbligatorio.
Distinti saluti